Disposizioni legali

Il personale a prestito è regolato in Svizzera in diverse leggi ed ordinanze. Una scelta di leggi ed ordinanze importanti per il personale a prestito risulta dalla grafica seguente "La tutela dei lavoratori in Svizzera".

PDF Download

Note alla grafica

Le leggi e ordinanze indicate nel grafico rientrano nel diritto pubblico. Fa eccezione unicamente il codice delle obbligazioni (CO) che rientra nel diritto privato.

L'articolo dato disciplinare gli obblighi del datore di lavoro:

  • articolo 6 della legge sul lavoro (LL) PDF Download
  • articolo 328 del codice delle obbligazioni (CO) PDF Download
  • articolo 82 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) PDF Download
  • articolo 18 della legge sul collocamento (LC) PDF Download


Si noti che in questo contesto, le seguenti voci sono importanti anche per il personale a prestito:

  • articolo 10 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) PDF Download
    (vedi anche la Guida CFSL all'articolo 10 OPI) PDF Download
  • articolo 9 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (igiene; OLL 3) PDF Download
    (vedi anche Guida SECO all'articolo 9 OLL 3) PDF Download


Selezione di leggi e ordinanze
Link




Importanti diritti e doveri del lavoratore temporaneo (prestato)

Conoscete i vostri diritti in materia di sicurezza sul lavoro?
PDF Download

La Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 82, LAINF) e la rispettiva Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 3 e successivi, OPI) stabiliscono che il datore di lavoro deve:

  • prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze per prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
  • avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti;
  • informare i lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti volti a prevenirli al momento dell'entrata in servizio;
  • mettere a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale (occhiali di protezione, protettori auricolari, indumenti di protezione, ecc.);
  • adottare le necessarie misure di prevenzione per ridurre il rischio di infortunio e di danni alla salute;
  • garantire ai lavoratori o ad un loro rappresentante eletto il diritto di consultazione in tutte le questioni concernenti la sicurezza sul lavoro.


…e i vostri doveri?

Ai sensi dell'art. 82 cpv. 3 LAINF e dell'art. 11 OPI in qualità di lavoratori dovete:

  • assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni;
  • osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
  • tener conto delle norme di sicurezza generali riconosciute;
  • utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispositivi di sicurezza;
  • eliminare un'eventuale carenza suscettibile di pregiudicare la sicurezza oppure avvisare il datore di lavoro se ciò non fosse possibile.


È vietato:

  • pregiudicare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e
  • mettersi in uno stato tale da arrecare danno alla propria incolumità o a quella degli altri (ad es. con l'abuso di alcool o l'assunzione di droghe, ecc.).